Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di affrontare una strategia della prevenzione per tutelare la salute del pubblico rispetto a pericoli di ampia portata, in particolare rispetto ai rischi di diffusione di agenti o sostanze di natura biologica, chimica, radiologica sia in forma accidentale che deliberata. Riteniamo che lo strumento della delega legislativa sia quello più idoneo per definire l'intera materia e determinare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture più critiche.
      L'articolo 1 definisce le finalità della legge.
      L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di predisporre un sistema di controllo periodico del rischio.
      L'articolo 3 sono definiti i princìpi e criteri direttivi della delega.
      Gli articoli 4, 5 e 6 indicano i Ministeri e gli istituti competenti alle ispezioni e alle verifiche.
      L'articolo 7 prevede la predisposizione di un rapporto sull'attività di vigilanza.
      L'articolo 8 valorizza l'aspetto della formazione del personale da impiegare nelle attività di verifica.

 

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